Art. 5.

      1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché il relativo modello di scheda, per l'individuazione delle città murate.
      2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, provvedono all'individuazione delle città murate presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
      3. Le regioni, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni:

 

Pag. 5

          a) provvedono al censimento delle città murate presenti nel proprio territorio, sulla base dei criteri e delle modalità individuati con il decreto di cui al comma 1;

          b) istituiscono gli elenchi regionali delle città murate.

      4. L'inserimento negli elenchi dei cui alla lettera b) del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di città murata.
      5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalle regioni al Ministero dei beni e delle attività culturali, al fine di istituire, presso il medesimo Ministero, l'elenco nazionale delle città murate.